Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Commissione giudicatrice

Il comma 4 dell'art. 84 D.lgs. 163/2006 vieta ai Commissari diversi dal Presidente di svolgere funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativimente al contratto di cui affidamento si tratta: tale divieto opera anche in fase di esecuzione dei contratti relativi a forniture e servizi ovvero il Commissario può, una volta stipulato il contratto, essere incaricato della verifica del buon esito della fornitura o, in caso di servizi, del controllo delle attività svolte rendicontate dall'impresa appaltatrice dello stesso per il pagamento dei corrispettivi?

Commissione giudicatrice
QUESITO del 27/12/2012

Un'amministrazione deve selezionare n.2 commissari quali componenti una commissione giudicatrice, all'esterno dalla propria struttura ai sensi del comma 8 art.84 del Codice dei contratti. I due commissari dovranno essere scelti uno tra i professionisti (comma 8 - lettera a) ed uno tra i professori universitari (comma 8 lettera b)? Se la categoria dei professionisti è quella degli ingegneri, all'ordine professionale di quale provincia è opportuno rivolgersi e perchè ? Analogamente a quale facoltà ed università è opportuno rivolgersi ?

Commissione giudicatrice
QUESITO del 24/06/2013

Una commissione giudicatrice, appositamente nominata dalla stazione appaltante e costituita da un presidente, 2 commissari ed 1 segretario, è in fase di valutazione dell'offerta tecnica presentata. Nel caso in cui, per motivi personali, il segretario della commissione non può presenziare ad alcune sedute, la commissione può proseguire anche in sua assenza con la valutazione delle offerte tecniche ? In caso affermativo come dovrà comportarsi la stazione appaltante e, quindi, la commissione in merito all'assenza del segretario ?

ho lanciato una RDO su MEPA per un servizio informatico con base d'asta di €23.500,00 utilizzando come criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più conveniente. Volevo sapere se anche per gli acquisti di importo inferiori a 40.000,00 vale l'art 77 del d. leg.vo n° 50 (e successive modifiche) per quanto riguarda la nomina della commissione di aggiudicazione. In particolare vorrei sapere se: 1) per acquisti <40.00,00, con offerta economicamente più conveniente poiché si tratta di affidamento diretto, il RUP può valutare la gara con l’assistenza di 2 testimoni oppure è necessario ricorrere alla nomina, con atto formale, della commissione di valutazione? 2) IL RUP può ricoprire il ruolo di presidente della commissione di valutazione? 3) Il Presidente può essere un funzionario dell’amministrazione o deve essere un dirigente della stessa amministrazione? Grazie per l'attenzione

Ai sensi dell’art. 77, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, in materia di commissioni giudicatici: “I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante”. Possono avere invece diritto a compenso i dipendenti della S.U.A. o altra centrale di committenza, che gestisce la procedura per conto di altro ente?

Ai sensi art. 107 D.Lgs. 267/2000 (TUEL) negli enti locali la presidenza delle commissioni giudicatrici spetta ai dirigenti. Ai sensi dell'art. 77 Codice contratti, invece, ad esperti tratti dall'Albo Nazionale. L'art. 77 del Codice contratti abroga in parte qua l'art. 107 TUEL? Nelle more di attivazione dell'Albo, il presidente può essere esterno all'ente o comunque non dirigente?

In merito a quanto indicato in oggetto e visto quanto contenuto nell'art. 77 comma 4 del D.lgs 50/2016, nonchè vista la sentenza del Consiglio di Stato 2835/2018, sono a chiedere se è corretta l'interpretazione secondo la quale un membro della commissione giudicatrice non può svolgere la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per il medesimo affidamento.

Nell’ambito di una gara a procedura aperta con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i tre organismi fondamentali e imprescindibili per tale procedura sono:
a) la stazione appaltante;
b) il RUP (seggio di gara);
c) la Commissione Giudicatrice.

Nell’ ipotesi in cui l’operato della Commissione Giudicatrice sia, dalla Stazione appaltante, non ritenuto corretto, e dovendo quest’ultima emettere, a fronte dall’attività da questi svolta, decreto di aggiudicazione, quali sono gli strumenti che la S.A. può esercitare per respingere l’operato della Commissione?

Nel caso in cui la S.A. renda edotta la Commissione Giudicatrice dei propri errori e quest’ultima reitera le proprie decisioni, come può la S.A. tutelarsi in tal senso?

In ambito Difesa le procedure di acquisto di beni, servizi e lavori sotto soglia si svolgono, di norma, tramite l’utilizzo del MEPA col seguente iter: 1 - il Direttore (Dirigente di 1^ fascia), valutata la richiesta pervenuta dall'Unità Organica interessata, autorizza la spesa tramite l'emissione di un Atto Autorizzativo (Determina a contrarre) col quale indica il costo massimo, la procedura da seguire ed individua nel Capo Servizio Amministrativo (CSA) il responsabile della fase di affidamento (RP) mentre in un altro soggetto, il responsabile dell’esecuzione contrattuale; 2 - il CSA (Dirigente di 2^ fascia) o un Punto Istruttore dislocato presso un Reparto dipendente, effettua materialmente l'RdO MEPA; 3 - nel caso di procedura svolta tramite OEPV, una commissione analizza le offerte e stila un verbale, proponendo l'aggiudicazione al miglior offerente; 4 - il Dirigente di cui al punto "1" vi appone direttamente un visto di approvazione oppure avvalla la proposta con atto separato; 5 - il CSA sintetizza poi l'iter eseguito, tramite l’emissione di un Atto Dispositivo (Determina di aggiudicazione) indicando la spesa consolidata e procedendo alla stipula dell'RdO MEPA. Tutto ciò premesso si è dell'avviso che, nel caso di gara svolta invece al prezzo più basso, trattandosi di una mera verifica matematica delle offerte pervenute ed in ragione degli automatismi procedurali tracciati messi a disposizione dal sistema il CSA/RP, avvalendosi eventualmente del punto istruttore fino all’aggiudicazione provvisoria, possa procedere direttamente a perfezionare le successive fasi di aggiudicazione definitiva e stipula finale, senza dover obbligatoriamente impiegare la commissione (punto 3) E SOPRATTUTTO SENZA DOVER EFFETTUARE UNA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AL DIRETTORE (punti 3 e 4). Si è altresì dell'avviso che, tale ragionamento, valga a maggior ragione nel caso di affidamenti diretti svolti tramite MEPA. Si chiede un autorevole parere in merito. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Con riferimento al ruolo del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), istituito ai sensi del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 28/10/2013 e di cui al PNA 2016/2018 e smi, si domanda: 1) Se esistono motivi ostativi e/o di incompatibilità nel rivestire il compito di RASA con quello di componente, presidente o commissario, di Commissioni Giudicatrici, istituite ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/16; 2) Se l’incompatibilità e/o l’eventuale astensione debba estendersi anche per eventuali funzioni simultanee di RASA e di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del citato D. Lgs. n. 50/16 nonché di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); Infine, 3) Se sia da evitare la commistione tra il ruolo di RPCT e la partecipazione a Commissioni Giudicatrici ovvero possibile e consentita.